Proteggere & servire è l’assicurazione infortuni che risponde alle esigenze di garantire sicurezza dei familiari, tutelare la propria capacità di lavoro e di produrre reddito, usufruire di un’assistenza sanitaria adeguata”.
Questa proposta offre una serie di coperture per i rischi connessi a Infortunio, che prevede la corresponsione di un indennizzo per infortunio subito dal Contraente/Assicurato e/o dai familiari rientranti nella definizione di “Nucleo familiare” prevista dal “Glossario”, nello svolgimento:
• delle attività professionali ed extraprofessionali;
OPZIONE A1 |
OPZIONE A2 |
OPZIONE B1 |
|
MORTE DA INFORTUNIO |
€ 120.000,00 |
€ 150.000,00 |
€ 50.000,00 |
INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO |
€ 120.000,00 |
€ 150.000,00 |
€ 50.000,00 |
INDENNITA’ SPECIALE DI LICENZA |
€ 75.000,00 |
€ 75.000,00 |
|
INABILITA’ TEMPORANEA DA INFORTUNIO |
€ 20,00 |
€ 20,00 |
|
RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO |
€ 5.500,00 |
€ 5.500,00 |
€ 5.500,00 |
FRATTURE |
€ 2.500,00 |
€ 2.500,00 |
€ 2.500,00 |
USTIONI |
|
€ 10.000,00 |
€ 10.000,00 |
ADATTAMENTO ABITAZIONE E MEZZO DI TRASPORTO |
|
€ 15.000,00 |
€ 15.000,00 |
RIMPATRIO SALMA E SPESE FUNEBRI |
|
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
SUPPORTO PSICOLOGICO |
|
€ 5.000,00 |
€ 5.000,00 |
OPZIONE A1 |
OPZIONE A2 |
OPZIONE B1 |
|
PREMIO MENSILE LORDO |
€ 29,50 |
€ 44,00 |
€ 19,00 |
PREMIO MENSILE LORDO CORPI SPECIALI |
€ 39,50 |
€ 77,00 |
€ 19,00 |
Garanzie:
Morte: decesso dell’Assicurato;
In caso di Morte contemporanea di entrambi i coniugi assicurati, l’Impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli minorenni conviventi.
Invalidità Permanente: riduzione permanente dell’attitudine dell’Assicurato a svolgere una qualsiasi attività;
Liquidazione I.P.: viene liquidata secondo la tabella I.N.A.I.L.
Franchigia per il caso di Invalidità Permanente
Per questa garanzia, la franchigia viene espressa in percentuale e con riferimento ai postumi invalidanti riconosciuti:
• 3% sull’intera somma assicurata.
Non viene applicata alcuna franchigia qualora si accertino postumi permanenti pari o superiori al 15%.
Per invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 65% viene corrisposto l’indennizzo come se l’invalidità permanente fosse totale (100%).
Un’ulteriore indennità forfettaria sarà corrisposta al Contraente/Assicurato cui venga riconosciuto – a seguito di infortunio – un grado di invalidità permanente pari o superiore al 50% dell’invalidità permanente totale, con il conseguente collocamento in congedo.
Al Contraente/Assicurato colpito da infortunio, ictus od infarto con conseguente invalidità permanente di grado superiore al 50% ed inidoneità permanente al servizio, sarà riconosciuta una speciale indennità forfettaria.
Inabilità Temporanea : incapacità dell’Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle proprie occupazioni.
Franchigia per il caso di Inabilità Temporanea:
L’indennizzo per Inabilità Temporanea decorre:
• dal 6° giorno (franchigia = 5 giorni), qualora le prime cure siano prestate e certificate da un Pronto Soccorso dipendente da un presidio Ospedaliero;
Senza franchigia:
• in caso di ricovero ospedaliero che si protragga per almeno 3 giorni;
Oppure
• qualora il periodo di inabilità temporanea certificato si protragga per oltre 60 giorni.
La garanzia “inabilità temporanea” non è prestata per i familiari del Contraente/Assicurato che non svolgono attività lavorative.
Fratture :
E’ un’indennità forfettaria, corrisposta al momento dell’apertura del sinistro, senza la necessità di ulteriori accertamenti da parte della compagnia.
Essa verrà liquidata in base alle C.G.A.
Rimborso Spese di Cura:
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l’Impresa rimborsa, con una franchigia fissa di Euro 25,00 (venticinque) per sinistro e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Ustioni
In caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, a seguito del quale l’Assicurato riporti un’ustione, la Società liquiderà per tale titolo l’indennità calcolata sulla somma assicurata per la Garanzia Ustioni indicata nel Frontespizio di polizza, secondo le percentuali previste dalla Tabella riportata sulle Condizioni. “Ustioni” delle Garanzie Opzionali – al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Lenti e occhiali
Qualora un Assicurato riporti a seguito di infortunio – risarcibile a termini di polizza – un danno a lenti/occhiali, l’Assicuratore rimborserà i costi sostenuti dall’Assicurato, fino alla concorrenza massima dell’ammontare indicato nel Frontespizio alla voce Garanzia Lenti e Occhiali- “Lenti e Occhiali” delle Garanzie Opzionali – per gli aspetti di dettaglio.
Cure dentarie
Qualora un Assicurato, a causa di un infortunio – risarcibile a termini di polizza – ed entro due anni dallo stesso, riporti un Danno odontoiatrico, la Società rimborserà all’Assicurato le spese sostenute per le cure dentarie fino alla concorrenza massima indicata nel Frontespizio alla voce “Cure Dentarie”. “Cure Dentarie” delle Garanzie Opzionali – per gli aspetti di dettaglio.
Adattamento abitazione e mezzo di trasporto
A seguito di un infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti per l’Assicurato una invalidità permanente, la Società rimborserà le spese sostenute per l’adattamento dell’abitazione principale e/o del veicolo dell’infortunato. “Adattamento Abitazione e Mezzo di Trasporto” Garanzie Opzionali – per gli aspetti di dettaglio.
Rimpatrio della salma e spese funebri
In caso di decesso dell’Assicurato avvenuta a una distanza superiore a 160 Km dalla sua residenza abituale, la Società rimborserà i costi sostenuti per il rimpatrio della salma sino al luogo di inumazione in Italia. “Rimpatrio della Salma e Spese Funebri” Garanzie Opzionali – per gli aspetti di dettaglio.
Sostegno psicologico
Se l’Assicurato a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza decede o subisce un’invalidità totale permanente, l’Assicuratore indennizzerà le spese sostenute per affrontare il lutto o il trauma derivanti dal suo decesso o dall’invalidità permanente. “Sostegno Psicologico” Garanzie Opzionali – per gli aspetti di dettaglio.
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno 27 del mese
in cui l’Amministrazione ha imputato la prima trattenuta sullo stipendio del Contraente/Assicurato