La società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto fossero personalmente tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali derivanti esclusivamente da responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile, in tutti i casi in cui, per fatti determinati da negligenza e colpa grave, gli Assicurati abbiano compiuti omissioni e/o inadempimenti di qualsiasi natura non conformi alle norme sancite da leggi e regolamenti e alla norma contenuta nelle istruzioni e disposizioni ai vari servizi gestiti dall’Amministrazione da cui deriva un danno a terzi.
A | B | C | D | |
MASSIMALE SOTTOUFFICIALI | € 250.000,00 | € 500.000,00 | ||
MASSIMALE UFFICIALI | € 750.000,00 | € 1.000.000,00 | ||
PREMIO MENSILE | € 8,00 | € 10,50 | € 19,00 | € 30,00 |
La società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto fossero personalmente tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali derivanti esclusivamente da responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile, in tutti i casi in cui, per fatti determinati da negligenza e colpa grave, gli Assicurati abbiano compiuti omissioni e/o inadempimenti di qualsiasi natura non conformi alle norme sancite da leggi e regolamenti e alla norma contenuta nelle istruzioni e disposizioni ai vari servizi gestiti dall’Amministrazione della Guardia di Finanza da cui deriva un danno a terzi.
L’Assicurazione vale, altresì, per le somme che, in conseguenza delle citate responsabilità, siano poste a carico dell’Assicurato alla definizione del giudizio promosso dalla Pubblica Amministrazione, dopo il risarcimento a terzi – a norma delle vigenti disposizioni – per l’esercizio del diritto di rivalsa ad essa spettante.
La garanzia comprende inoltre i danni conseguenti a perdita, distruzione, e deterioramento di atti e documenti, purché non derivanti da furto, rapina ed incendio.
La copertura assicurativa riguarda anche l’attività svolta dagli Assicurati all’estero sempreché i danni si verifichino durante l’espletamento dell’attività lavorativa e nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’Assicurazione è prestata, inoltre, per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla P.A. per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e amministrativo-contabile regolarmente accertata dagli organi di controllo.
Per responsabilità amministrativa s’intende quella in cui incorre il soggetto legato all’Amministrazione da un rapporto di impiego di servizio quando, nell’esercizio delle sue funzioni, colposamente cagiona alla stessa un danno economico(c.d danno erariale). Tale responsabilità ricomprende quindi sia il danno diretto alla P.A. che quello indiretto.
La responsabilità amministrativa-contabile si riferisce, invece, a quei soggetti che hanno disponibilità diretta di valori o beni di pertinenza della P.A., qualunque sia il titolo o la causa della disponibilità stessa. Si tratta, in sostanza, di coloro che sono tenuti ad un rendiconto ed anche di coloro che si sono ingeriti, senza avervi titolo nel maneggio di denaro pubblico (c.d. contabili di fatto).
La garanzia assicurativa è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato fermo restando che in caso di responsabilità solidale con gli altri soggetti, la Società interverrà per la sola quota di responsabilità ascrivibile all’Assicurato escluso comunque ogni obbligo solidale. Non sono considerati “terzi” il coniuge, i figli, i genitori degli Assicurati ed ogni altro parente affine con loro convivente.
3. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima dalla data di effetto dell’assicurazione e che, a tale data non siano ancora state presentate alla P.A..
L’assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento presentate alla Società entro i due anni successivi alla cessazione delle attività o del servizio per il quale è prestata la seguente assicurazione, purchè i fatti siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto.
Comunque, agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892 e 1893 del C.C. l’Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza attualmente di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richiesta di risarcimento occasionale da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto di cui l’Assicurato risulti responsabile.
Tali richieste dovranno riferirsi a danni derivanti da comportamento colposo posto in essere dall’Assicurato esclusivamente durante il periodo di validità del contratto e il limite di risarcimento non potrà superare il massimale indicato in polizza qualunque sia il numero delle richieste.
5. LIMITE DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata, a scelta dell’Assicurato del massimale di copertura opzionato e precisato nella scheda di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’assicurato nello stesso periodo. Il massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico,anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
6. FRANCHIGIA
L’assicurazione è prestata con le seguenti franchigie per ogni sinistro e a carico dell’Assicurato:
_ Ufficiali e personale civile equiparato: € 500,00
_ Carabinieri, sottufficiali e personale civile equiparato: € 250,00.
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno 27 del mese
in cui l’Amministrazione ha imputato la prima trattenuta sullo stipendio del Contraente/Assicurato